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Aspettativa

Aspettativa dal lavoro: tutto ciò che devi sapere sulle normative in vigore, nella sezione FAQ

del sito del sindacato Nursind.

Per ogni quesito vi è sia la sezione "Sanità pubblica" che quella "Sanità privata".

Quale articolo contrattuale la prevede?

Sanità pubblica

L'articolo 12 del CCNL integrativo del 7 Aprile 1999

Sanità privata

L'articolo 31 del CCNL 2005

2

In cosa consiste?

Sanità pubblica

Il dipendente può richiedere all'Amministrazione di sospendere per un certo periodo il proprio servizio. (comma 1)

Sanità privata

Il dipendente può richiedere all'Amministrazione di sospendere per un certo periodo il proprio servizio. (comma 1)

3

Chi ne ha diritto?

Sanità pubblica

Il dipendente assunto a tempo INDETERMINATO.

Sanità privata

Il dipendente assunto a tempo INDETERMINATO

4

Quanti mesi è possibile chiedere?

Sanità pubblica

Fino a 12 mesi in un triennio, anche frazionati.

Sanità privata

Non specificato.

5

Sono pagati?

Sanità pubblica

No. Anche la decorrenza dell'anzianità di servizio è bloccata.

Sanità privata

No. Anche la tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.

6

Che procedura occorre fare?

Sanità pubblica

Bisogna fare una richiesta scritta all'Amministrazione, indicandone sommariamente le motivazioni.

Sanità privata

Idem

7

L'Amministrazione è obbligata a concederla?

Sanità pubblica

No. La norma contrattuale esplicita che l'Amministrazione può concederla compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Sanità privata

L'articolo 12 del CCNL integrativo del 7 Aprile 1999

8

Quali sono i tempi per concederla?

Sanità pubblica

1 mese dalla domanda scritta, salvo diverso accordo tra le parti.

Sanità privata

Non specificato.

9

Il periodo di aspettativa viene cumulato con eventuali malattie intercorse nel triennio?

Sanità pubblica

No in quanto vengono considerati due istituti ben distinti fra loro.

Sanità privata

Idem.

10

Vi sono eccezioni?

Sanità pubblica

Si, nei casi previsti dal comma 8 ed in particolare:

  1. per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.

  2. per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.

  3. per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia , individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale spettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.

Sanità privata
  1. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al ervizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli
    esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi.

  2. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia,
    genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi.

  3. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della
    Legge 26 febbraio 1987, n.49

  4. per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia , individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale spettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.

  5. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 congedo per affidamenti preadottivi internazionali (2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione).

  6. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni
    di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.

  7. Art. 33 - Tutela dei dipendenti con disabilità
    Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria
    accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture,
    sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
    a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;

  8. Art. 42 CCNL - Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti per malattia oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mobile.
    Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito,
    che può protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;

11

La gravidanza interrompe l'aspettativa?

Sanità pubblica

Si. L’aspettativa per gravi motivi di famiglia è cumulabile con l’aspettativa dei 12 mesi in un triennio se utilizzata allo stesso titolo, ed il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, al compimento del 7° mese, interrompe l’aspettativa in corso, stante la assoluta obbligatorietà della applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, così come modificata ed intergrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. (Nota ARAN)

Sanità privata

Si.

12

In aspettativa, posso svolgere un altro lavoro?

Sanità pubblica

Si se la motivazione dell'aspettativa lo esplicitava (Decreto Legislativo 165/2001 - ART. 53).

Sanità privata

Idem.

13

Si possono riscattare a fini pensionistici i periodi di aspettativa?

Sanità pubblica

Si, ma solo se l'aspettativa è stata chiesta per motivi di famiglia per l'educazione e l'assitenza di figli minori di 6 anni [art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti].

Sanità privata

Idem.

14

Sono obbligato ai crediti formativi nel periodo di aspettativa?

Sanità pubblica

Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente (art. 20 comma 5 del CCNL della sanità pubblica).

Sanità privata

Idem.

15

L'azienda mi può richiamare in servizio in anticipo?

Sanità pubblica

Si, solo se vengono meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione. In tal caso, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni.

Sanità privata

Non specificato.

16

Posso rientrare in servizio prima della scadenza?

Sanità pubblica

Si, con un preavviso all'azienda di 10 giorni.

Sanità privata

Non specificato.

17

Cosa succede al rientro?

Sanità pubblica

Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 punto 1 e 2, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 punto 3.

Sanità privata

Non specificato.

18

E se non rientro?

Sanità pubblica

A meno che non vi siano motivi seri di impedimento, il dipendente che non riprende servizio è licenziato, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.

Sanità privata

Non specificato.

Altre aspettative previste da disposizioni
di legge

Aspettative per cariche pubbliche elettive

Sanità pubblica

disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Sanità privata

Idem.

2

Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Sanità pubblica
Sanità privata

Idem.

3

Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali

Sanità pubblica

Sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998 ed il 9 agosto 2000.

Sanità privata

Sono specificati nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

4

Aspettativa per coniuge o convivente all'estero

Sanità pubblica

Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.

L'aspettativa concessa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

Sanità privata

Non specificato.

5

Aspettativa per il recupero di parenti tossicodipendenti o alcolisti dipendenti a tempo indeterminato

Sanità pubblica

I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 (accertamento dello stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero) possono fruire dell'aspettativa fino a 2 anni.

Sanità privata

Art. 32 CCNL 2005 - Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;

6

Per motivi di studio

Sanità pubblica

Solo a posteriori, nel caso il dipendente non dimostri con gli attestati la partecipazione ai corsi e all'esame finale, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato (art. 22 comma 8 del CCNL Sanità Pubblica).

Sanità privata

il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

7

Per svolgere un lavoro a tempo determinato

Sanità pubblica

Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. b) del CCNL Sanità Pubblica, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto (art. 31 comma 15 del CCNL Sanità Pubblica).

Sanità privata

Non specificato.

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